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Il rapporto tra azienda e lavoratore è regolato da apposite norme che insieme definiscono le diverse tipologie di contratto che le parti possono instaurare. Alcune forme contrattuali esistono da molto tempo nel nostro ordinamento, altre sono più recenti. E’ necessario conoscere il proprio contratto di lavoro, da questi derivano doveri, ma anche garanzie e vantaggi ben visibili.
La legge Biagi ha tra i suoi obiettivi dichiarati quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire nei “lavoro atipici”, contrastando l’abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile
Possiamo distinguere 3 grandi categorie di lavoro, e le principali caratteristiche dei relativi contratti: LAVORO SUBORDINATO - PARASUBORDINATO - AUTONOMO
LAVORO SUBORDINATO
E’ l’accordo con il quale il lavoratore si impegna ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è oltre a pagare la retribuzione, garantisce la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia oralmente che in forma scritta. La forma scritta è obbligatoria per il part-time e il contratto a tempo determinato.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del contratto: luogo e orario di lavoro, durata del contratto, mansioni assegnate e conseguente inquadramento, importo della retribuzione, durata delle ferie…
Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova: per un determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso non può superare sei mesi. Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta prima dell’inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità; il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali.
Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali.
Contratto a Tempo Indeterminato
Contratto a Tempo Determinato
Apprendistato
Inserimento lavorativo
Tempo parziale
Lavoro ripartito
Somministrazione di lavoro
PARASUBORDINATO
Per lavoro parasubordinato s’intende una tipologia di rapporti di lavoro con una struttura giuridica particolare, vicina per caratteristiche sia al lavoro subordinato che a quello autonomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori parasubordinati ed autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps hanno diritto ad alcune prestazioni:
- indennità di maternità;
- indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero;
- assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori parasubordinati devono anche essere assicurati all’Inail. Per i lavoratori parasubordinati è prevista, dalla Legge 335/95 art. 2, l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, mediante il versamento di un contributo che è pari al 23,50%, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente. Anche i lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altro Istituto Previdenziale devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. In questo caso il versamento è interamente a carico del lavoratore.
Contratto a Progetto
Collaborazione Occasionale
LAVORO AUTONOMO
Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo ha una piena discrezionalità circa il tempo, al luogo e alle modalità della prestazione. Ha l’obbligo di rispettare i limiti e le condizioni contenute nel contratto stipulato.
Con Partita Iva
Con Ritenuta d’Acconto
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